A decorrere dal 1° Gennaio 2016 non è più possibile aderire al regime dei minimi (art.27 c. 1-2 DL 98/2011). Coloro che hanno adottato tale regime fino al 2015, possono mantenerlo fino a naturale scadenza (compimento del 35° anno di età o completamento del quinquennio). Il regime forfettario ha sostituito sostanzialmente il regime dei minimi. Le imprese e gli imprenditori di piccole dimensioni che soddisfano determinati requisiti possono infatti aderire al regime forfettario che prevede un’imposta sostitutiva e un’importante riduzione degli adempimenti.
Requisiti (art.1 c.54-56 L. 190/2014)
Possono accedervi sia i soggetti che iniziano una nuova attività sia coloro che sono già in attività. Possono accedere al regime i soggetti che nell’anno di inizio attività, presumono di:
- Sostenere spese per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro accessorio non superiori a € 5.000,00.
- Sostenere spese per acquisti di beni strumentali , al lordo degli ammortamenti, alla chiusura dell’esercizio non superiori a € 20.000,00.
- Conseguire ricavi non superiori a determinati importi variabili, in base al tipo di attività svolta (segue tabella).
Settori di attività |
Cod. attività ATECO 2007 |
Valore soglia ricavi (€) |
Coefficiente di redditività |
-industrie alimentari e delle bevande |
(10-11) |
45.000 | 40% |
-commercio al dettaglio e all’ingrosso | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 50.000 | 40% |
-commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 30.000 | 54% |
-costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | 25.000 | 86% |
-intermediari nel settore del commercio | 46.10 | 25.000 | 62% |
-commercio ambulante di prodotti alimentari | 47.81 | 40.000 | 40% |
-attività nei servizi di alloggio e ristorazione | (55-56) | 50.000 | 40% |
-altre attività economiche | (01-02-03) – (05-06-07-08-09)
-(12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50-51-52-53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94-95-96) – (97-98) – (99) |
30.000 | 67% |
- Anche coloro che svolgono attività professionali e artistiche possono adottare tale regime, con un soglia di ricavi o compensi da non superare per € 30.000 e un coefficiente di redditività pari al 78 %. I compensi o ricavi per coloro che hanno aderito al regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. A tal fine il professionista deve darne indicazione in fattura.
Soggetti esclusi
Non possono accedere a tale regime, i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:
- Effettuazione in via esclusiva o prevalente di cessione di fabbricati e terreni.
- Effettuazione in via esclusiva o prevalente di cessioni INTRA di mezzi di trasporto.
- Partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni professionali o S.R.L. che abbiano optato per il regime di trasparenza.
- Percezione nell’anno precedente a quello di accesso al regime, di redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori e € 30.000,00, salvo il caso in cui il rapporto sia cessato.
Determinazione del reddito
Il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi e compensi percepiti, un coefficiente di redditività variabile in base al tipo di attività svolta (vedi tabella e requisiti). Per i primi cinque anni di attività, sul reddito si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali comunali e dell’IRAP pari al 5%. Trascorsi i cinque anni, l’imposta è pari al 15%.
ESEMPIO: ipotizziamo lo svolgimento dell’attività da intermediario nel commercio (cod. attività 46.10), al quale viene abbinato un coefficiente di redditività pari al 62% . Nell’anno in corso vengono percepiti compensi per € 20.000,00. Con la seguente formula € 20.000,00*62% = €12.400 € , ritroviamo il reddito imponibile netto. Su tale reddito, va decurtato l’importo degli oneri previdenziali versati nell’anno, sul rimanente va applicata l’imposta sostitutiva indicata in precedenza.
L’imposta va versata tramite modello F24 secondo le regole ordinarie, utilizzando i seguenti codici tributo:
- <<1790>> acconto prima rata.
- <<1791>> acconto seconda rata.
- <<1792>> saldo.
ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI
I soggetti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. L’imprenditore non può addebitare l’IVA a titolo di rivalsa né può detrarre l’imposta assolta sugli acquisti. Di seguito un elenco di obblighi ed esoneri dei contribuenti forfettari:
- Cessioni o prestazioni devono essere certificate con l’emissione di fattura o scontrino pur senza l’addebito dell’IVA.
- La fattura deve indicare sempre la dicitura “operazione in franchigia di IVA ai sensi dell’art 1. C.54 e s. L. 190/2014”.
- Le cessioni di beni INTRA sono considerate cessioni interne senza diritto alla rivalsa e la fattura deve indicare, che non costituisce cessione INTRA ai sensi dell’art. 41 c.2.
- Le fatture di acquisto vanno conservate e numerate.
- Se trova applicazione il meccanismo del REVERSE CHARGE, la fattura va integrata con IVA. In questo caso il contribuente risulta debitore per l’IVA integrata, che va versata il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
- Esonero dalla dichiarazione annuale IVA, della comunicazione dati IVA e dalla comunicazione delle operazioni rilevanti (c.d. spesometro).
Un’altra importante agevolazione per coloro che aderiscono al regime forfettario, riguarda la riduzione dei contributi minimi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti. Tale riduzione è pari al 35% sulla contribuzione dovuta a fini previdenziali. Per usufruire di tale riduzione è necessaria la richiesta telematica, tramite il cassetto previdenziale artigiani e commercianti.
FUORIUSCITA
La fuoriuscita può essere volontaria, applicando l’IRPEF e l’IVA nei modi ordinari, comunicandolo nella prima dichiarazione annuale IVA (rigo VO33) da presentare successivamente alla scelta operata. Mentre risulta obbligatoria se nell’anno si verifica una delle cause di cessazione:
- Superamento del limite delle spese per lavoro dipendente, collaborazioni continuate per € 5.000,00.
- Superamento delle spese per acquisto di beni strumentali nel corso dell’esercizio per € 20.000,00.