Con la nuova legge di bilancio 2017 e la conversione in legge del D.L. 193/2016, tante sono le novità previste per il nuovo anno. Con la stesura di questo articolo indicheremo alcune delle principali novità, sottolineando l’incremento degli adempimenti da rispettare per diverse tipologie di contribuenti.
D.L. 193/2016
Il D.L. 193/2016 è stato convertito in legge il 24 Novembre 2016. In seguito una tabella che sintetizza le principali novità del decreto.
ADEMPIMENTO | CONTENUTO |
NUOVO SPESOMETRO
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Dal 1/01/2017 i contribuenti dovranno comunicare in via telematica, i dati delle fatture di vendita e di acquisto da registrare in contabilità. L’adempimento è simile all’attuale “SPESOMETRO ANNUALE” che prevedeva un unico invio (scadenza 30/04 esercizio successivo). Con la nuova normativa la cadenza di invio dello Spesometro sarà trimestrale, e solo per il 2017 la cadenza sarà semestrale, con le seguenti scadenze: – I semestre 25 Luglio 2017; – II semestre 25 Gennaio 2018. Dal 2018 e successivi anni le scadenze saranno le seguenti: – I trimestre 31 Maggio; – II trimestre 16 Settembre; – III trimestre 30 Novembre; – IV trimestre 28/29 Febbraio. Sono state indicate sanzioni per omessa o errata trasmissione per € 2,00 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000,00 per ciascun trimestre. |
LIQUIDAZIONI IVA TELEMATICHE |
A partire dal 01/01/2017 i contribuenti soggetti ad IVA dovranno comunicare trimestralmente (anche i contribuenti mensili), il risultato delle loro liquidazioni IVA periodiche, comprese quelle a credito. Le scadenze saranno le seguenti: – I trimestre 31 Maggio; – II trimestre 16 Settembre; – III trimestre 30 Novembre; – IV trimestre 28/29 Febbraio. Sono esonerati i contribuenti non soggetti all’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA. Sono state indicate sanzioni per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni che vanno da € 500,00 a € 2.000.00, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei 15 giorni successivi. |
REGIME PREMIALE COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE FATTURE EMESSE E DEI CORRISPETTIVI |
E’ stato previsto un “REGIME PREMIALE” per i contribuenti che optano per una comunicazione telematica delle fatture emesse e dei corrispettivi. Tale comunicazione è possibile a mezzo di un registratore di cassa telematico. Aderendo a tale regime, i contribuenti sono esonerati dalle comunicazioni trimestrali indicate in precedenza e beneficeranno della riduzione di due anni del periodo di accertamento. |
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI |
Tutte le cartelle esattoriali notificate ai contribuenti dal 2000 al 2016 potranno beneficiare della “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”. Con la rottamazione il contribuente potrà versare le somme a debito senza versare sanzioni ed interessi esposti in cartella. I contribuenti devono richiedere la “rottamazione” presentando la modulistica apposita, entro il 31/03/2017. Sarà possibile effettuare il versamento delle somme dovute in un’unica rata o dilazione massima di 5 rate sulle quali sono dovute gli interessi di dilazione: – le prime 3 rate sono pari al 70% delle somme dovute; – le restanti due pari al 30%; – per l’anno 2017, la scadenza delle 3 singole rate è fissata nei mesi di Luglio, Settembre e Novembre; – per l’anno 2018, è fissata nei mesi di Aprile e Settembre. |
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CORREGGERE EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI |
Prima del D.L. 193/2016 il termine di presentazione di eventuali dichiarazioni integrative, era fissato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo per le dichiarazioni a favore. Mentre per le dichiarazioni a sfavore era possibile presentare un’integrativa entro il 31 Dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione del modello che si va a correggere. Con il nuovo D.L. 193/2016 è possibile presentare una dichiarazione integrativa, entro il 31 Dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione del modello che si va a correggere. |
Con la stesura di questo articolo abbiamo indicato solamente alcune delle tante novità che ci aspettano nel 2017. Cercheremo di tenere aggiornato il più possibile l’argomento in questione. Ricordiamo che per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile compilare il format nella sezione “CONTATTI” presente al seguente link http://www.h-consulting.it/contatti/.